Circolare 7

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE O INCARICHI RETRIBUITI

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE O INCARICHI RETRIBUITI

Gianfranco Gagliardo

Docente e funzione strumentale

CIRCOLARE N. 7

Roma, 14/09/2026

Per tutto il personale R.E. e Sito Web

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE O INCARICHI RETRIBUITI

Si allega alla presente il modulo di cui in oggetto (allegato n.1).

Il personale che fosse interessato deve inviare tale modulo, debitamente compilato e firmato, all’indirizzo di posta istituzionale.

Si ritiene in proposito opportuno precisare quanto segue.

Tempo a disposizione dell’amministrazione scolastica: L’amministrazione ha 30 giorni per concedere l’autorizzazione per gli incarichi.  La richiesta deve essere presentata al DS e il dipendente deve informare i soggetti esterni che la richiesta deve essere inoltrata prima del conferimento dell’incarico.

Obblighi di comunicazione: Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione può comportare la risoluzione del contratto e l’applicazione di sanzioni.

Le autorizzazioni: le autorizzazioni devono essere richieste ogni anno. I docenti a tempo indeterminato possono farlo anche prima dell’inizio dell’anno scolastico, ma devono specificare che si riferisce all’anno successivo.

Le incompatibilità: Riguardo al regime delle incompatibilità come stabilito dall’Art. 508 del D.lgs. 297/94, e l’Art. 53 del D.lgs. 165/01, così come emendato dalla Legge 190/2012, ci sono diverse disposizioni da considerare. L’Art. 53 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che per tutti i dipendenti pubblici si applica la disciplina delle incompatibilità definita dagli articoli 60 e successivi del DPR 10/01/1957, n. 3. Queste incompatibilità riguardano il commercio, l’industria, le dipendenze da privati e le cariche in società costituite a scopo di lucro, ad eccezione delle società cooperative, e il cumulo di impieghi pubblici. Tuttavia, ci sono alcune deroghe, tra cui quella che riguarda i rapporti di lavoro a tempo parziale con un part-time non inferiore al 50%. Incarichi previamente autorizzati: L’articolo 53 stabilisce che gli incarichi retribuiti conferiti ai dipendenti pubblici devono essere autorizzati preventivamente dall’amministrazione di appartenenza. Questi incarichi includono attività che non rientrano nei compiti e doveri di ufficio e che prevedono una retribuzione.

Esclusioni dal regime autorizzativo: Ci sono alcune attività che sono escluse dall’autorizzazione, come la collaborazione con giornali, riviste, enciclopedie, l’utilizzo economico delle opere creative e delle invenzioni industriali, la partecipazione a convegni e seminari, gli incarichi in cui viene corrisposto solo il rimborso delle spese, gli incarichi che comportano l’aspettativa, il comando o il fuori ruolo del dipendente, gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita, e le attività di formazione, docenza e ricerca scientifica.

Condizioni per le autorizzazioni: Per ottenere l’autorizzazione per incarichi retribuiti, esclusi quelli che non richiedono autorizzazione, devono essere soddisfatte alcune condizioni, tra cui la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico, l’assenza di conflitti di interesse e la compatibilità dell’incarico con l’attività lavorativa di servizio del dipendente, senza pregiudicarne il regolare svolgimento.

Cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato: Per il personale docente, è vietato svolgere attività commerciale, industriale e professionale, assumere impieghi presso privati o accettare cariche in società a scopo di lucro, a meno che si tratti di società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e che abbiano ottenuto l’autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

Libere professioni: I docenti possono esercitare libere professioni previa autorizzazione del dirigente scolastico, a condizione che ciò non interferisca con la loro funzione docente e sia compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio.

Autorizzazione per svolgere la libera professione: Per ottenere l’autorizzazione per svolgere una libera professione, i docenti devono presentare una richiesta al dirigente scolastico dell’istituto e assicurarsi che l’attività non interferisca con i loro doveri di servizio. Richiesta di autorizzazione preventiva per conferire incarichi: La Legge 190/2012 ha modificato l’Art. 53 del D.lgs. 165/01 riguardo alle incompatibilità e agli incarichi per i dipendenti pubblici. Ora, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi devono comunicare questi incarichi al Dipartimento della Funzione Pubblica entro 15 giorni dalla data di conferimento. In caso di mancata comunicazione, sono previste sanzioni.

Part-time: Per i dipendenti a tempo parziale, l’amministrazione può negare la trasformazione del rapporto se l’attività di lavoro autonomo o subordinato crea un conflitto di interessi o un grave pregiudizio all’efficienza dell’amministrazione. Inoltre, il dipendente deve comunicare eventuali cambiamenti nell’attività lavorativa.

Attività professionale con collaborazione continuata: Il personale delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di chi ha un part-time non inferiore al 50%, non può svolgere attività professionale con collaborazione continuata. Solo le attività temporanee e occasionali sono autorizzate.

Svolgimento di ripetizioni private da parte di insegnanti: Gli insegnanti non possono dare lezioni private ai propri studenti dell’istituto. Per gli studenti di altri istituti, è necessaria l’autorizzazione del DS.

Per Il Dirigente Scolastico

Prof.re Luca Fiorillo

Documenti

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