CIRCOLARE N. 54
Roma, 30 ottobre 2026
Per il personale docente
Al sito web e R.E.
OGGETTO: Ferie del personale docente con contratto a tempo determinato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’articolo 5, comma 8, dei decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i
permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla
corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
VISTA la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere
in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio
2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l’appunto, ha abrogato l’istituto
dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute;
VISTA la nota MEF — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — prot. 72696 del
04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti
economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente, educativo ed ATA (c.d.
“monetizzazione delle ferie non fruite”) nell’a.s. 2012/13;
VISTO l’art. 19 del CCNL 29/11/2007;
CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012 all’articolo 5 c. 8, ha posto l’obbligo di fruire le ferie, secondo
quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando
quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l’art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7
luglio 2012;
VISTA la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cuí si dispone che il personale docente fruisca
delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami
di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti
periodi dell’anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;
VISTA la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all’art. 1, comma 55, che consente la monetizzazione
delle ferie “per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o
docente con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche,
limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in
questione di fruire delle ferie”;
CONSIDERATO che successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013,
e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del
personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di
sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;
CONSIDERATA la nota n. 143880 dell’11/02/2026 della Regione Lazio avente ad oggetto il calendario
scolastico regionale per l’a.s. 2026/2027;
DATO ATTO che il calendario scolastico per l’a.s. 2026/2027 è così formulato:

VISTA la Delibera n. 28 del Consiglio d’Istituto del 19 maggio 2026 con cui è stato approvato il
calendario scolastico per l’a.s. 2026/2027;
VISTA la Delibera n. 12 del Collegio dei docenti del 10/09/2026 con cui è stato approvato il piano
annuale delle attività per l’a.s. 2026/2027;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto;
INVITA
I docenti con contratto a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie,
maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente
tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle
prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.
AVVISA
I docenti con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto
alle ferie stesse ed all’indennità sostitutiva.
Si ringrazia per la collaborazione
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annarita Tiberio
Gianfranco Gagliardo
Docente e funzione strumentale