Il Codice di comportamento definisce, ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e
buona condotta che tutto il personale della Pubblica Amministrazione è tenuto a
osservare.
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62: “Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30
marzo, n. 165” è stato recentemente modificato dal D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023;
fermo restando quanto stabilito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con D.M. del
26 aprile 2022; n. 105 (Adozione del Codice del Comportamento)
Il Codice è scaricabile dal seguente link della Gazzetta Ufficiale e dal sito del
Ministero:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/06/29/23G00092/sg
https://www.miur.gov.it/codice-disciplinare-e-di-condotta
Le novità introdotte da suddetto DPR n. 81 del 2023 sono di seguito riassunte:
1. L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di
volgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la
sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati.
Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee
guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali,
trova applicazione l'articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.
2. L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all’attività
lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la
sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. L'utilizzo di caselle di posta
elettroniche personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il
servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per
qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.
3. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si
uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio
individuate dall'amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita
deve consentire l’identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito
istituzionale al quale il medesimo è reperibile.
4. Al dipendente è consentito l’utilizzo degli strumenti informatici forniti
all’amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi
allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti
e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.
5. E’ vietato l’invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno
dell’amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in
qualunque modo fonte di responsabilità dell’amministrazione.
6. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela
affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in
alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di
appartenenza.
7. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento
che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di
appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.
8. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti
direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso
conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media.
Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l’utilizzo dei
social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.
9. Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare
di una "social media policy" per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di
adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In
particolare, la "social media policy" deve individuare, graduandole in base al livello
gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare
la reputazione delle amministrazioni.
10. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono
divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con
l'amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e
informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.
Tali disposizioni sono altresì integrate e specificate dal Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e dal Sistema di
misurazione e valutazione della performance (SMVP) ai sensi della Legge n. 190
del 6 novembre 2012.
La vigilanza, il monitoraggio, l’attività formativa; nonché l’identificazione delle
responsabilità, i provvedimenti disciplinari per comportamenti dolosi o colposi
avvengono secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.